[toggle title_open=”STATUTO ASSOCIATIVO” title_closed=”STATUTO ASSOCIATIVO” hide=”no” border=”yes” style=”white” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

DENOMINAZIONE – SEDE | Articolo 1
E’costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una Associazione Sportiva Dilettantistica, operante nei settori culturale, ricreativo e sportivo, che assume la denominazione:CamminandoconilCane Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale .

L’Associazione ha la sede legale in Castel Guelfo di Bologna cap. 40023, in via Bocca di Lupo 7,

e la sua durata è illimitata. [/toggle]

[toggle title_open=”SCOPO E FINALITA'” title_closed=”SCOPO E FINALITA'” hide=”no” border=”yes” style=”white” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]SCOPO – FINALITA’ | Articolo 2

L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di zooantropologia applicata a favore di associati come pure di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti. Essa ha lo scopo di realizzare iniziative culturali e formative, servizi educativi e socio-assistenziali, servizi di consulenza e di organizzazione, progetti di studio e di ricerca, pubblicazioni. L’intento associativo è favorire l’integrazione in società della coppia uomo-cane, o del singolo cane. Tramite esperienze dirette e formazioni teoriche, condurre la coppia all’interno dei vari ambienti, urbano o naturale, rendendola abile e capaci di gestire e vivere al meglio le diverse situazioni, oltre a promuovere sempre tramite l’esperienza diretta la presenza dell’animale e della coppia nelle più diverse realtà sociali (bar, museo, piazza, aree verdi, aree silvestri, oasi naturali, zone di rispetto della fauna, etc.). L’operato dell’associazione spazia nelle aree di intervento della Zooantropologia Applicata, di seguito descritte:

a) pet training, area applicativa che si occupa dell’educazione, istruzione, abilitazione degli animali nell’ambito della relazione affiliativa (pet-ownership) e della relazione collaborativa (pet-partnership), anche in relazione alla formazione di coppie pet partner e/o di animali;
b) sistemica zooantropologica, area applicativa che si occupa della struttura di relazione di pet-ownership al fine di modificarne le caratteristiche onde ottenere benefici per i due partner di relazione e fare prevenzione-terapia in situazioni dove è compromesso il profilo comportamentale dell’animale;
c) zooantropologia didattica (pet education), area applicativa che si occupa di educare alla corretta relazione con gli animali e di educare attraverso la relazione con gli animali implementando progetti rivolti in modo particolare alle scuole materne, elementari e medie che possano prevedere il coinvolgimento di animali;
d) zooantropologia assistenziale (pet therapy), area applicativa che si occupa dell’utilizzo della relazione uomo animale per ottenere obiettivi beneficiali di ordine assistenziale, integrativo, co-terapeutico e riguardanti il benessere della persona attraverso attività di sostegno e attività coadiuvanti;
e) zooantropologia urbana, area applicativa che si occupa del miglioramento delle relazioni uomo-animale all’interno della città e dell’integrazione dell’animale nelle filiere ecologiche e relazionali urbane, anche attraverso la progettazione e la gestione delle strutture di mantenimento (canili, colonie feline, allevamenti, pensioni, campi di educazione e istruzione cinofila, progetti sugli animali sinantropici, monitoraggio dell’ecosistema urbano);
f) benessere animale, area applicativa che si occupa di promuovere e monitorare il soddisfacimento dei bisogni di base di ordine fisiologico e comportamentale degli animali anche attraverso l’analisi e la progettazione delle strutture e delle modalità di gestione degli animali, la messa a punto di test e di protocolli.
g) avviamento allo sport, area applicativa che si occupa di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza.


Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione si propone di realizzare la sua attività attraverso:

1) servizi di tipo educativo, da realizzare nelle scuole e in altri centri (ludoteche, fattorie didattiche, poli zooantropologici) con lo scopo di educare al rapporto e attraverso il rapporto con l’animale;

2) servizi di tipo ricreativo, volti a favorire il benessere della persona e ad aumentare la sua partecipazione sociale, da realizzare in centri di ospitalità (comunità, carceri, case di riposo, case protette);

3) servizi di tipo rieducativo, volti a dare nuovi modelli di comportamento, favorire i comportamenti prosociali, dare nuove competenze da spendere per l’integrazione sociale e lavorativa;

4) servizi di tipo assistenziale, da realizzare in strutture socio-assistenziali finalizzati ad aumentare l’autonomia della persona in caso di deficit attraverso azioni riabilitative, emendative, vicarianti;

5) servizi di coadiuvanza, finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’intervento terapeutico in essere attraverso le aree del benessere, della motivazione, della compliance medico-malato;

6) servizi di gestione nelle aree della zooantropologia urbana (canili, colonie feline, progetti sugli animali sinantropici, monitoraggio dell’ecosistema urbano);

7) servizi di promozione, diffusione e di esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche nei vari settori.

8) corsi di formazione e seminari intesi a dare una formazione teorica e operativa nelle aree applicative.

9) convegni di studio, al fine di aumentare l’interesse, la conoscenza, la sensibilità sulle aree operative e promuovere il confronto e la presentazione delle evidenze scientifiche rilevate.

10) pubblicazioni varie e atti sulle aree di interesse su indicate.

11) progetti di ricerca e studi sulle aree applicative anche in partnership con altri istituti di ricerca o con altre associazioni.

E’ data la possibilità all’associazione, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

In osservanza della Delibera del Consiglio nazionale CONI, l’associazione si conformerà alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti di FICSS.[/toggle]

[toggle title_open=”SOCI” title_closed=”SOCI” hide=“yes” border=”yes” style=”white” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]SOCI | Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

SOCI | Articolo 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

SOCI | Articolo 5

La qualifica di socio dà diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
SOCI | Articolo 6

I soci sono tenuti:

all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

SOCIO | Articolo 7

Perdita della qualifica di socio. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione delle persona giuridica o Ente.

SOCIO | Articolo 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

SOCIO | Articolo 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

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[toggle title_open=”RISORSE ECONOMICHE” title_closed=”RISORSE ECONOMICHE” hide=“yes” border=”yes” style=”white” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE | Articolo 10

L’Associazione potrà trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

quote e contributi degli associati;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.[/toggle]

[toggle title_open=”ESERCIZIO SOCIALE” title_closed=”ESERCIZIO SOCIALE” hide=”yes” border=”yes” style=”white” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]ESERCIZIO SOCIALE | Articolo 11

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE | Articolo 12

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Comitato Tecnico-Scientifico;

(formato da persone fisiche o giuridiche che hanno conseguito una formazione in zooantropologia e sottoscritto il Codice di Pratica vedi art. 21)

ASSEMBLEA DEI SOCI | Articolo 13

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI | Articolo 14

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  1. elezione del Consiglio Direttivo;
  2. approvazione del rendiconto economico-finanziario;
  3. approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
  4. approvazione di eventuali Regolamenti;
  5. deliberazione in merito all’esclusione dei soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI | Articolo 15

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

ASSEMBLEA DEI SOCI | Articolo 16

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante una comunicazione via web (posta elettronica) o tramite raccomandata recante il giorno, l’ora, il luogo (nella sede o altrove), gli argomenti posti all’ordine del giorno, da inviarsi all’indirizzo dei soci almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, ovvero mediante affissione nei locali della sede sociale da effettuarsi almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La comunicazione può indicare anche la data e l’ora per la seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di un socio. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ASSEMBLEA DEI SOCI | Articolo 17

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea stessa. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


CONSIGLIO DIRETTIVO | Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e precisamente fino all’Assemblea che approverà il bilancio del terzo anno dalla nomina, e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente il Segretario Generale ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti: le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale che sarà sottoscritto da tutti i presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b)redigere il rendiconto economico – finanziario;

  1. c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  2. d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  3. e) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
  4. f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  5. g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  6. h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

CONSIGLIO DIRETTIVO | Articolo 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.


PRESIDENTE | Articolo 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.


COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO | Articolo 21

L’Associazione riconosce al proprio interno un Comitato Tecnico-Scientifico, eletto dal Consiglio Direttivo, con il compito di:

– stendere il Codice di Pratica e aggiornarlo in riferimento alle nuove evidenze scientifiche e alle deliberazioni in ambito bioetico;

– definire il Regolamento di accesso alla associazione per l’ammissione di nuovi soci;

– mettere a punto dei protocolli operativi nelle aree dei servizi e in quelle consulenziali;

– valutare eventuali mancanze di conformità nei materiali proposti su cui inserire il marchio della associazione;

– definire il piano annuale delle attività che l’associazione intende implementare

– valutare eventuali posizioni di non rispetto del Codice di Pratica da parte del singolo associato.[/toggle]


[toggle title_open=”PUBBLICITA’ E TRASPARENZA” title_closed=”PUBBLICITA’ E TRASPARENZA” hide=”yes” border=”yes” style=”white” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI | Articolo 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.[/toggle]


[toggle title_open=”CHIUSURA” title_closed=”CHIUSURA” hide=”yes” border=”yes” style=”white” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]SCIOGLIMENTO | Articolo 23

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA | Articolo 24

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Bologna.

NORMA FINALE | Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.[/toggle]

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